Prima sezione qui. Seconda sezione qui. Terza sezione qui. Quarta sezione qui. Quinta sezione qui. Articolo originale in inglese: Brian W. Harrison, “Pius IX, Vatican II and Religious Liberty” in “Living Tradition” n. 9 del gennaio 1987 (testo originale qui: http://www.rtforum.org/lt/lt9.html#II)
Ma in quale misura, esattamente, il bene comune richiede tali misure coercitive? Ciò può variare molto, a seconda delle circostanze storiche, sociali e politiche; e l’infallibilità della Chiesa non si estende a questo campo, che non riguarda principi fondamentali, ma le decisioni sui mezzi proporzionati per raggiungere un determinato fine. Il diritto pubblico pre-conciliare della Chiesa applicava i suddetti principi dottrinali stabilendo che, nei paesi prevalentemente cattolici, tutte le attività religiose non cattoliche pubbliche dovessero essere considerate, in quanto tali, un pericolo per il bene comune e quindi meritevoli di proibizione legale.
Il Vaticano II, tuttavia, evidenziando un altro aspetto della legge divina – cioè il diritto naturale di tutti gli uomini ad essere lasciati liberi (entro debiti limiti) di praticare la proprio religione senza interferenza umana – ha in effetti modificato sostanzialmente questa precedente legge ecclesiastica (non si tratta di dottrina). Allo stesso modo, la Chiesa ha spesso cambiato molti altri aspetti della propria precedente legislazione o disciplina, qualora non sembrasse ancora opportuna o apparisse dar luogo, nella pratica, ad ingiustizie (20). A partire dal Vaticano II, in particolar modo quando inteso alle luce di come la Santa Sede ha applicato la dichiarazione conciliare, la nuova legge stabilisce che, anche nei paesi a maggior prevalenza cattolica, il diritto all’immunità dall’interferenza del governo concesso almeno ai gruppi più moderati e onestamente non cattolici, ha la precedenza rispetto al diritto dei cattolici a non essere “indotti in tentazione” verso peccati contro la loro fede, a seguito della pubblica diffusione dell’eresia o dell’apostasia (21). Quest’immunità, secondo il concilio, è in se stessa un aspetto del bene comune – se si intende questo termine nel senso più ampio. Per quanto riguarda la restrizione civile, poi, la Chiesa ora interpreta e applica la legge divina meno severamente di prima: in materia di religione, il bene comune ora permette e richiede misure coercitive solo le sue caratteristiche fondamentali sono messe in pericolo – caratteristiche che sono indicate assieme in Dignitatis Humanæ, 7 col termine di “ordine pubblico”. In altre parole, anche nei paesi fortemente cattolici la pubblica diffusione di idee o pratiche non cattoliche non dovrebbe ora (secondo il Vaticano II) essere considerata una pubblica minaccia al bene comune semplicemente perché sono non-cattoliche. Piuttosto, per meritare una simile classificazione esse dovrebbe solitamente essere di quel tipo di propaganda anti-cattolica che aggredisce o minaccia (a causa del proprio contenuto o dei propri metodi) quelle norme di verità, onestà, responsabilità civica, morale sessuale e rispetto delle altre persone che possono essere validamente sostenuti e stabiliti su basi esclusivamente umane e razionali, senza fare appello all’autorità soprannaturale della rivelazione divina.
In breve, tutti i cattolici che amano e onorano il magistero della Chiesa possono rincuorarsi. Non dobbiamo accontentarci con la posizione non troppo rassicurante per la quale non sia provato che il Vaticano II abbia contraddetto l’enciclica Quanta Cura di papa Pio IX. Una volta che abbiamo letto con la dovuta cura i documenti pertinenti nell’originale latino, con una corretta comprensione storica di cosa essi volessero dire con la scelta di certe espressioni e tenendo a mente la cruciale distinzione tra la dottrina della Chiesa da un lato e il suo mutevole diritto pubblico dall’altro, solo un verdetto è possibile: il Concilio è “da dichiararsi innocente” riguardo a quell’accusa.
Fine sesta sezione – fine dell’articolo
Note:
(20) Il vescovo de Smedt fece notare ciò ai Padri conciliari, menzionando a titolo d’esempio e come precedente il fatto che papa Benedetto XIV, nel 1745, aveva esplicitamente ripudiato la disciplina medievale la quale non aveva sempre rispettato le libertà personali e aveva talvolta permesso indebite pressioni o coercizioni sulle persone, riguardo all’abbracciare il sacerdozio o la vita religiosa. Cfr. Acta Synodalia, vol. IV, parte V, p. 101.
(21) Qualcuno potrebbe obiettare che, approvando la recente revisione del Concordato con la repubblica italiana – la quale non riconosce più il Cattolicesimo come “religione di Stato” – la Santa Sede adotti implicitamente la posizione per la quale la separazione costituzionale tra Chiesa e Stato è ora il modello preferito o ideale anche nei i paesi cattolici. Questa deduzione sembra abbastanza ingiustificata. La decisione della Santa Sede nel caso specifico – ovviamente prudenziale, pratica e non infallibile – deve essere vista alla luce del fatto che l’Italia è ora de facto una società abbastanza pluralistica, dato che comprende non solo gruppi minoritari di protestanti, testimoni di Geova e musulmani, ma anche un gran numero di persone senza alcun reale impegno religioso (l’Italia ha il più grande partito comunista di tutte le nazioni occidentali). Il cardinal Casaroli, cioè il maggior artefice (dal lato vaticano) della revisione del Concordato, senza dubbio aveva in mente l’insegnamento del Vaticano II contenuto in Gaudium et Spes, 76, il quale osserva che la Chiesa “non pone la sua speranza nei privilegi accordatigli dall’autorità civile” e che essa è pronta a “rinunciare all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero un nuovo approccio.” Tuttavia, è abbastanza chiaro che la Santa Sede non sta suggerendo che ciò che essa ritiene migliore nel caso dell’Italia sia necessariamente la miglior soluzione costituzionale per tutti gli altri paesi. Al contrario, il concordato post-conciliare del Vaticano con la Colombia (1973) – probabilmente la nazione più solidamente cattolica nell’America Latina – continua a dare alla Chiesa un riconoscimento costituzionale molto più positivo. In realtà, esso riflette in misura non piccola l’insegnamento ribadito da Dignitatis Humanæ riguardo al “dovere morale” delle “società” verso la vera religione. L’articolo 1 del nuovo concordato colombiano dice: “Lo Stato, per riguardo al tradizionale sentimento cattolico della nazione colombiana, considera la religione cattolica e romana come un elemento fondamentale del bene comune e dello sviluppo integrale della comunità nazionale”.

