Prima sezione qui. Seconda sezione qui. Terza sezione qui. Articolo originale in inglese: Brian W. Harrison, “Pius IX, Vatican II and Religious Liberty” in “Living Tradition” n. 9 del gennaio 1987 (testo originale qui: http://www.rtforum.org/lt/lt9.html#II)
Parte seconda.
Torniamo alla questioni dei limiti legali alla libertà religiosa. Come abbiamo visto, il Vaticano II insegna che i governi possono e devono limitare l’attività svolta in nome della libertà religiosa non solamente quando la “pubblica pace” è in pericolo, ma anche quando la pubblica moralità o qualsiasi altro diritto dei cittadini siano compromessi da questa attività. “Tutti questi sono elementi – afferma il Concilio – che costituiscono la parte fondamentale del bene comune (partem boni communis fundamentalem constituunt) e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico.” (14) Questi “altri diritti” dei cittadini non sono definiti in modo esaustivo, ma il Concilio stesso dà alcuni esempi. Ogni tipo di propaganda religiosa – specialmente verso il povero e il privo d’istruzione – che anche “sembri avere il tono” (sapere videatur) di essere “coercitiva, disonesta o indegna” deve “sempre” essere evitata. (15) Poi, in un altro “inasprimento” dell’ultimo minuto del documento, fu aggiunta l’affermazione che una tale propaganda è “lesione del diritto altrui” (16) Quest’aggiunta chiarisce che i governi possono giustamente proibire questo tipo di attività coercitiva, disonesta o indegna come reato contro l’ordine pubblico, in base a quanto definito nell’articolo 7.
Dovrebbe oramai essere chiaro che Dignitatis Humanæ – questo presunto precedente di radicale cambiamento dottrinale che p. Curran trova così incoraggiante (e l’arcivescovo Lefebvre così allarmante) – esce alquanto indenne dai fulmini scagliati da Pio Nono contro il liberalismo di Lammenais. Infatti, i governi, agendo in linea col Vaticano II, possono punire una gamma molto significativa di “violazioni della religione cattolica”, al di là dei tipi di propaganda che possono disturbare o mettere in pericolo la “pubblica pace”.
La propaganda atea e anti-religiosa, per esempio, può difficilmente fare appello al Vaticano II per cercare di giustificare un proprio “diritto” alla protezione legale. Ciò che la Dichiarazione intende proteggere sono “gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica gli esseri umani si dirigono a Dio secondo le proprie convinzioni” (17). Ciò chiaramente non include gli atti di irreligione, con i quali gli uomini dirigono se stessi e gli altri lontani da Dio.
Secondo il Vaticano II, può essere legalmente proibito non solo il materiale pornografico, ma anche ciò che mons. John McCarthy ha giustamente definito “pornologia”, in quanto mina la “moralità pubblica” (“Pornologia” significa letteratura che, sebbene possa non essere direttamente violenta o erotica e possa pretendere di essere seria e scientifica, nondimeno intende persuadere le persone di potersi legittimamente impegnare in alcuni tipi di attività sessuale che, in realtà, sono contrarie all’ “ordine morale oggettivo”).
Qualcuno potrebbe obiettare che il Concilio non avrebbe voluto che i governi lasciassero la Chiesa cattolica quale arbitro di ciò che è (o non è) in accordo con questo “ordine morale oggettivo”, poiché il Concilio afferma che, nel decidere quali limiti debbano essere imposti, i governi dovrebbero evitare “la scorretta pratica del favoritismo” (per usare la traduzione data nell’edizione Flannery). Tuttavia, a parte il fatto che sarebbe impossibile per un Concilio della Chiesa Cattolica insinuare che qualche autorità diversa dalla Chiesa stessa possa essere un giudice migliore di ciò che è “oggettivamente” giusto o sbagliato, il testo latino non supporta la possibile allusione del Flannery, che cioè il sostenere una parte sia, in quanto tale, qualcosa di necessariamente scorretto. Il testo dice solamente che, nel decidere quale tipo di attività proibire o permettere,i governi devono evitare “di favorire in maniera scorretta una delle parti” (uni parti inique favendo). (18) Tre anni dopo divenne chiaro che il principale firmatario di Dignitatis Humanæ, Paolo VI, non intendeva l’insegnamento della Dichiarazione nel senso che fosse “scorretto” favorire il “lato” cattolica (o ciò che è comunemente vista come la “parte cattolica”). La maggior parte delle persone non sono a conoscenza che nel 1968 l’enciclica Humanæ Vitæ non solo riaffermò l’immoralità della contraccezione come attività privata, ma anche esortò “I governanti… (a) non tollerare alcuna legislazione” che permetta la distribuzione dei contraccettivi. (19) Il suo appello trovò orecchie ricettive in Irlanda, almeno fino ad un anno o due fa.
Fine quarta sezione – continua
Note:
(14) Dignitatis Humanæ, 7.
(15) Ibid., 4.
(16) Ibid.
(17) Ibid., 3.
(18) Ibid., 7.
(19) Humanæ Vitæ, 23.